venerdì 14 settembre 2012

GATTI NORVEGESI DELLE FORESTE SENZA PEDIGREE ?

Cuccioli senza pedigree?di Allevamento amatoriale di Gatti Norvegesi DISIR NORNIR


Vorrei diffondere questo interessantissimo post della nostra amica Karin, vi pregherei di leggerlo con molta attenzione affinchè possiate capire perchè un cucciolo di pura razza ha un costo piuttosto che un altro!!!!

CUCCIOLI SENZA PEDIGREE ?
voi direte .. a me interessa il gatto …..e perche devo spendere 800 euro per avere un foglio di carta quando con 200- 300 -400 euro posso avere ugualmente un Norvegese ??
State per essere semplicemente imbrogliati!
CLICCA QUI PER LEGGERE PERCHé:
Cuccioli senza pedigree?

1 commento:

  1. ed aggiungerei :
    VENDERE UN GATTO SENZA PEDIGREE SPACCIANDOLO PER "PURO" E' UN REATO.
    Il pedigree è la carta d identità del gatto, dove c è scritto chi sono i genitori, è solo tramite il pedigree che si puo provare di chi è figlio il vostro cucciolo e quindi poter dire è un gatto "di razza pura"

    ecco la LEGGE! DLG 529/1992: ART. 5
    1. É consentita la commercializzazione di animali di razza di origine nazionale e comunitaria, nonché dello sperma, degli ovuli e degli embrioni dei medesimi, esclusivamente con riferimento a soggetti iscritti ai libri genealogici o registri anagrafici, di cui al precedente art. 1, comma 1, lettere a) e b),e che risultino accompagnati da apposita certificazione genealogica, rilasciata dall'associazione degli allevatori che detiene il relativo libro genealogico o il registro anagrafico.
    2. É ammessa, altresì, la commercializzazione di animali di razza originari dei Paesi terzi, per i quali il Ministro dell'agricoltura e delle foreste abbia con proprio provvedimento accertato l'esistenza di una normativa almeno equivalente a quella nazionale. Alle stesse condizioni è ammessa la commercializzazione dello sperma, degli ovuli e degli embrioni provenienti dai detti animali originari dei Paesi terzi. Non sono ammesse condizioni più favorevoli di quelle riservate agli animali di razza originari dei Paesi comunitari.
    3. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque commercializza gli animali indicati nei commi 1 e 2 in violazione delle prescrizioni ivi contenute è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da L. 10.000.000 a L. 60.000.000.

    RispondiElimina